LA NORMATIVA E L'ITER CHE PORTA ALLA VALUTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

La normativa in ambito sanitario è molto articolata e complessa, tuttavia tenteremo di semplificare in estrema sintesi l'iter normativo che porta alla valutazione di una sperimentazione: approfondite informazioni si trovano anche sul sito dell'Uvef - Unità di valutazione ed Efficacia del Farmaco www.uvef.it che consigliamo di visitare.

Con D.M. 18 marzo 1998, il Ministero della Sanità ha recepito le linee guida della Comunità Europea pertinenti alle norme per la buona pratica clinica, istituendo in Italia la figura del Comitato Etico locale (CE), ovvero l'organismo formato da una commissione di esperti preposto a valutare positivamente o negativamente l'avvio delle sperimentazioni cliniche controllate sul territorio nazionale. Altre importanti linee guida per la formazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei CE sono state introdotte dal D.M. 12/05/2006: in Veneto si contano decine di Comitati Etici locali.

Il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 relativo alla sperimentazione clinica no-profit (pubblicato sulla G.U. n° 43 del 22 febbraio 2005), ha poi delineato un'importante provvedimento nell’ottica di promuovere la ricerca indipendente in Italia. In tal modo si concretizza sul piano regolatorio quanto sottolineato sia nel Documento Programmatico sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali della Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della Salute del 5 febbraio 2004 “…garantire spazio ed agibilità prioritari per sperimentazioni promosse da sponsor non industriali…”

Poichè la gestione amministrativa delle risorse dedicate alla sanità è un'aspetto demandato alle singole regioni, il Veneto ha recepito il Decreto Ministeriale 17/12/2004 mediante la Deliberazione della Giunta Regionale (Dgr) n. 4430 del 28/12/2006.

La Dgr prevede al punto 2.3 la creazione del Fondo economico per la ricerca indipendente: <<Secondo quanto previsto dal DM 17 dicembre 2004 i legali rappresentanti delle Aziende ULSS /Aziende Ospedaliere / IRCCS / strutture di ricovero private, istituiscono un fondo per le ricerche no-profit. Una quota sensibile del compenso per paziente destinato al/ai ricercatore/i nella ricerca for-profit viene trattenuta dalla Azienda ULSS/Azienda Ospedaliera/IRCCS/struttura di ricovero privata e va ad alimentare il fondo economico per la ricerca no-profit. Tale fondo può essere inoltre sostenuto da finanziamenti derivanti da contratti con industrie farmaceutiche o da donazioni.>>

Al punto 2.4. la Deliberazione della Regione Veneto definisce le modalità di accesso al fondo per la ricerca no-profit: <<I legali rappresentanti delle Aziende ULSS/Aziende Ospedaliere/IRCCS/ strutture di ricovero private sono tenuti a stabilire, in accordo con il CE, criteri condivisi per l’accesso al fondo no-profit e per la sua gestione. I CE garantiscono che l’accesso al fondo avvenga per studi di rilevanza scientifica e finalizzata al miglioramento della pratica clinica>>.

Il CE è dunque chiamato a valutare oggettivamente alcuni aspetti predeterminati circa la fattibilità della sperimentazione clinica, tra cui ad esempio i criteri di eticità dello studio in funzione della tutela dei malati, l'esistenza di sufficiente letteratura scientifica nell'ambito della materia per cui si chiede la sperimentazione, le risorse disponibili per la realizzazione dello studio, i protocolli di applicazione della terapia, l'adeguatezza delle strutture e degli specialisti che andranno a concretizzare la sperimentazione.

La fase preparatoria della domanda da inoltrare alla segreteria del CE prevede un adeguato livello di studio della fattibilità della sperimentazione, per tale ragione sono state istituite delle strutture a supporto della ricerca / sperimentazione, quali il Nucleo per la Ricerca Clinica (NRC) e la Commissione per la Ricerca in medicina Territoriale (CoRiTer).

L'NRC in particolare, secondo la Deliberazione della Regione Veneto, dovrebbe <<garantire una presenza locale che sia di supporto ai ricercatori, promuovere la ricerca indipendente e assicurare una gestione organica degli studi [...] Si tratta di un’articolazione organizzativa ospedaliera, indipendente dal CE, che ha l’obiettivo di garantire l’attuazione delle procedure di autorizzazione. Inoltre, tramite azioni di sostegno e coordinamento nei confronti del ricercatore e del proponente/CRO (Contract Research Organization), essa si prefigge il superamento delle criticità che dovessero emergere nell’istruttoria e nella conduzione degli studi clinici e al tempo stesso di promuovere la ricerca indipendente a livello locale. È istituito preferibilmente presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera ovvero Servizio di Farmacologia di ciascuna delle istituzioni sanitarie sopracitate, fermo restando i criteri di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse.>>

Tra i compiti del NRC, nell’espletamento delle funzioni previste dal DM 17 dicembre 2004, c'è anche l'attività di consulenza per le ricerche no – profit, tra cui: fornire assistenza nella stesura del costo paziente (costi per la terapia + costi per la diagnostica), fornire assistenza nella predisposizione del piano di arruolamento, effettuare l’analisi delle possibili criticità rispetto alla applicazione delle GCP (Good Clinical Practice), supportare il ricercatore nella stesura di protocolli e/o emendamenti nel caso di ricerche cliniche indipendenti, ...

Una volta attuato il percorso preparatorio della domanda mediante l'ausilio delle strutture a supporto della ricerca, la domanda verrà inoltrata alla Segreteria del Comitato Etico: il CE in pratica, previa valutazione dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, sottoporrà al proprio giudizio l'assenso o il dissenso all'avvio della sperimentazione clinica controllata.